La nuova norma ha avuto l’approvazione da parte dei ministeri vigilanti delle modifiche al Regolamento Generale di Previdenza della Cassa e prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo (articolo 4 comma 3 del Regolamento Inarcassa).
Gli iscritti che pensano di dichiarare un reddito 2014 inferiore a 15.690 euro, già quest’anno possono non versare il contributo soggettivo minimo e pagare, a dicembre 2015, il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto. In pratica, dunque, visto che oggi (nel 2014) il contributo soggettivo ordinario da pagare è pari al 14,5% dei redditi, con un minimo di 2.275 euro, che corrisponde al 14,5% di 15.690 euro, chi guadagna meno di quella soglia finirebbe per pagare una percentuale più alta del 14,5%, ad esempio del 19% per un reddito di 12.000 euro, o del 22,75% per un reddito di 10.000.
Ora invece, con questa modifica al regolamento, si potrà scegliere di pagare comunque il 14,5% del reddito dichiarato, derogando al minimo contributivo, per un periodo massimo di cinque anni (anche non consecutivi).
Per accedere a questa agevolazione gli interessati devono presentare formale istanza entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione per il pagamento dei contributi. Sono esclusi i giovani professionisti, che già oggi versano importi contributivi ridotti di due terzi e possono comunque contare sull’accredito del periodo assicurativo intero. Per i giovani, in particolare, il contributo ridotto è riservato a chi si iscrive a Inarcassa prima dei 35 anni di età, per un periodo di cinque anni e comunque non oltre il compimento del 35° anno di età (articolo 4 c. 4 del Regolamento).
L’anzianità utile alla pensione sarà riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato nell’anno ma, poiché contribuire poco significa godere di una minore pensione futura, si potranno integrare gli importi dovuti entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale completa.
In allegato il Regolamento Generale di Previdenza della Cassa