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Home Blog Ordine Ingegneri

Reverse Charge IVA: NOVITA’ 2015

Pubblicato da: Vittorio Piccolo
16 Gennaio 2015
in Blog Ordine Ingegneri
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Reverse Charge IVA: NOVITA’ 2015
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La Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha apportato significative novità in materia di applicazione del reverse charge Iva, prevedendo nuove ipotesi nell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, di emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza addebito d’imposta ed obbligo di inversione contabile da parte del cessionario o committente, con conseguente mancato esborso finanziario dell’Iva e neutralità dell’imposta garantita dalla doppia registrazione del documento.

In particolare si fa riferimento ai seguenti settori:

  • ENERGIA:

Il settore dell’energia è interessato, anche se con portata temporale limitata (fino al 2018 compreso) ma con efficacia già dal 1° gennaio 2015, dalle seguenti modifiche:

sono state inserite le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo l’applicazione del reverse charge ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (in conformità alla Direttiva 2003/87/CE), ai trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla predetta direttiva, nonché alle cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi rivenditori (come definiti dall’art.7-bis, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972).

Al fine di mitigare la penalizzazione finanziaria derivante dall’applicazione del reverse charge ai soggetti che pongono in essere le cennate operazioni, è stato modificato l’art. 30, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 per consentire il diritto al rimborso del credito che ne deriva;

  • GRANDE DISTRIBUZIONE:

si dovrà attendere il via libera comunitario per l’estensione dell’inversione contabile alle forniture di beni nei confronti delle imprese della grande distribuzione, prevista nella nuova lett. d-quinquies) del comma 6 dell’art. 17;

  • EDILIZIA:

La nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17, prevede l’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti prestazioni (sulle quali si avverte la estrema necessità di chiarimenti per alcune situazioni di confine, che potranno essere risolte solo dopo l’emanazione di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate):

Pulizia

43.39

Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (ndr trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)

43.99.01

Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici

81.21.00

Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.22.02

Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari)

81.29.10

Servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici)

N.B.

Sembrano escluse le attività 81.29.91 e 81.29.99

Demolizione

43.11.00

Demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture)

Impianti

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02

Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02

Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.22.04

Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerata edificio o parte di esso

43.22.05

Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerato edificio o parte di esso

43.29.01

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02

Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09

Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)

Completamento

43.31.00

Intonacatura e stuccatura

43.32.01

Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02

Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.33.00

Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01

Attività non specializzate di lavori edili – muratori (ndrdovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici)

43.39.09

Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

  • Infine, sempre dal 2015, il reverse charge si rende applicabile alle cessioni di bancali di legno (cd. “pallet”) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

——————————————-

Approfondimento scritto dal dott. Giancarlo Falco, Consigliere Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Napoli Nord.
A breve verranno organizzati incontri sul tema.
Per maggiori informazioni inviare una mail a info@associazioneapotema.it

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