Secondo l’analisi svolta dal Centro Studi, per i liberi professionisti iscritti all’albo che intendano espletare un lavoro occasionale, non sussiste il limite temporale entro cui effettuare la prestazione, il limite del compenso e l’obbligo della partita IVA previsto dalla legge.
Si tratta di un’eccezione espressamente indicata dalla normativa che regola il lavoro occasionale oltre che un’interpretazione autentica fornita dal legislatore.
Sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente (in particolare il decreto legislativo 276/2003, art. 61) la “collaborazione occasionale” non deve avere durata superiore a 30 giorni e deve prevedere un compenso entro 5.000 euro.
Ma la stessa normativa, poco oltre (al comma 3), chiarisce che i limiti imposti allo svolgimento della collaborazione occasionale, predisposti per evitare un abuso di tale forma contrattuale, vengono meno per i professionisti iscritti ad un albo professionale, poiché il rischio di abuso in questo caso non sussiste.
Il Centro Studi CNI, inoltre, riprendendo la normativa sottolinea come l’iscrizione ad un albo professionale non sia da considerarsi come elemento sufficiente a configurare la professione abituale di un’attività, assoggettabile quindi a regime Iva e non sottoponibile a regime di collaborazione occasionale (che, al contrario, non prevede l’apertura di partita Iva).
Di conseguenza, l’iscritto all’albo che non esercita attività di lavoro autonomo (si tratterà pertanto di un iscritto che svolge lavoro dipendente), potrà effettuare attività di lavoro occasionale (cioè un lavoro svolto in proprio, senza vincolo di subordinazione con il committente) senza i limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa, oltre che senza disporre di partita Iva.
Il Centro Studi del CNI, infine, segnala l’importanza di questa semplificazione. Essa, infatti, risponde a dei criteri di ragionevolezza e, per molti versi, incentiva il lavoro. Da questo punto di vista e per la particolare fattispecie dei professionisti iscritti ad un albo, la normativa è molto chiara ed esplicita.
Particolarmente rilevante è la possibilità di non disporre di partita IVA, purché ovviamente le attività svolte siano realmente occasionali ovvero abbiano il carattere dell’eventualità, della secondarietà e dell’episodicità.
Resta fermo il principio che per lo svolgimento di lavoro occasionale con compensi superiori a 5.000 euro, i professionisti dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per il relativo versamento dei contributi previdenziali.
Per saperne di più vai sulla pagina del CNI dedicata all’articolo
AGGIORNAMENTO 04/02/2015
Il Consiglio Nazionale ha ritenuto necessario dare massima diffusione ad un chiarimento poiché si è ingenerato il dubbio di un’apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un’attività professionale. Interpretazioni erronee date al contenuto del documento, infatti, hanno inteso lo stesso come “allargamento” della possibilità di svolgimento del lavoro occasionale, in concomitanza di lavoro dipendente, senza limiti di tempo, di costo e di possesso di partita IVA.
La Nota di chiarimento del Centro Studi (in allegato) evidenzia come l’iscritto all’Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolga lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di eccezionalità, di non ripetitività, e venga effettuato in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente. In tali condizioni, presenti tutte contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di partita IVA.
IL CNI ritiene opportuno precisare che (nota in allegato):
– l’iscritto all’albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non eserciti lavoro autonomo con regolarità, sistematicità e ripetitività, può svolgere attività di lavoro occasionale, cioè un lavoro saltuario ed episodico, non svolto con ripetitività, eseguito prevalentemente in proprio senza vincolo di subordinazione con il committente, senza la necessità di avere partita Iva;
– per determinare l’occasionalità della prestazione non si può ricorrere ai limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa sul lavoro occasionale (che impone una durata massima di 30 giorni del contratto e un compenso che non superi 5.000 euro nell’anno solare), in quanto tali disposizioni non valgono per le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 61 del decreto legislativo 276/2003. In questo senso, e solo in questo senso, le prestazioni occasionali per gli iscritti all’Albo non hanno limiti di tempo e di remunerazione.
E’ importante sottolineare che i limiti di tempo, di compenso e l’obbligo di possedere la partita Iva vengono meno solo nel caso in cui gli iscritti ad un Albo professionale non svolgano lavoro autonomo in modo abituale, regolare, sistematico e ripetitivo e che, nello stesso tempo, intendano svolgere una prestazione occasionale, ovvero una prestazione non ripetitiva, svolta una volta ogni tanto, senza vincolo di subordinazione con il committente e caratterizzata anche dall’elemento dell’episodicità. Per determinare l’occasionalità della prestazione per un iscritto all’Albo occorre, quindi, valutare l’abitualità o meno della prestazione e la natura stessa della prestazione. La più recente giurisprudenza, ad esempio, ha considerato come reddito d’impresa (quindi attività svolta con abitualità) un importo di poco superiore a 3.000 euro poiché la prestazione si configurava come organizzata e composta di attività economiche tra loro collegate. Allo stesso modo, dai quesiti ricevuti a seguito della pubblicazione della Nota, è emerso come lo strumento delle prestazioni occasionali sia utilizzato, in alcuni casi, per compiere prestazioni che in realtà sono “abituali” sebbene per importi modesti, oppure prestazioni professionali che hanno le caratteristiche della sistematicità o della ripetitività. In considerazione delle richieste di chiarimento ricevute, e dell’interesse che le stesse possono avere per tutti gli iscritti, sono state elaborate delle risposte ai quesiti più ricorrenti, che consentiranno, ci auguriamo, di chiarire meglio la fattispecie esaminata.